Il processo di ratifica dell’accordo contro la doppia imposizione fiscale può avere effetti importanti per i rapporti bilaterali. L’analisi di Lorenzo Riccardi, presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina
L’11 settembre 2024, il Senato italiano ha approvato il disegno di legge di ratifica del nuovo trattato fiscale con la Cina, trasmettendolo contestualmente alla Camera dei Deputati. Il 16 settembre 2024, il testo è stato assegnato alla III Commissione Affari Esteri dove ha iniziato la fase di esame il 2 ottobre 2024.
Il nuovo accordo contro la doppia imposizione fiscale (DTA) tra Italia e Cina, firmato a Roma il 23 marzo 2019, sostituirà il precedente accordo del 31 ottobre 1986. Il nuovo trattato integra le raccomandazioni dell’OCSE/G20 relative al progetto BEPS, finalizzato alla prevenzione dell’evasione fiscale.
Secondo il sistema legislativo italiano, la ratifica di un accordo fiscale internazionale deve seguire il normale iter legislativo e deve quindi essere ratificato dal Presidente della Repubblica, previa autorizzazione ricevuta dal Senato e dalla Camera dei deputati mediante un’apposita legge di ratifica.
Il processo di ratifica dell’accordo contro la doppia imposizione fiscale firmato nel 2019 ha richiesto una riapprovazione dopo l’insediamento del nuovo governo nell’ottobre 2022, che è avvenuta il 15 aprile 2024, da parte del Consiglio dei Ministri. Se il nuovo trattato fiscale verrà ratificato entro il 2024, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Per quanto riguarda i dividendi, è stata introdotta una riduzione dell’aliquota della ritenuta alla fonte rispetto al precedente DTA sottoscritto nel 1986, dal 10 al 5 per cento, nel caso di dividendi qualificati, quindi con una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento del patrimonio netto detenuto per non meno di 365 giorni.
I dividendi non qualificati (partecipazione inferiore al 25 per cento) saranno tassati con un’aliquota ordinaria del 10 per cento.
Con riferimento agli interessi, la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può superare un’aliquota del 10 per cento dell’importo lordo degli interessi; aliquota ridotta all’8 per cento sugli interessi pagati agli istituti finanziari è concessa per prestiti con una durata minima di tre anni finalizzati a progetti di investimento con esenzione fiscale per gli interessi pagati o ricevuti da istituzioni pubbliche.
Per quanto riguarda le royalties, il nuovo trattato fiscale conferma un’aliquota standard del 10 per cento e introduce un’aliquota effettiva del 5 per cento per attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Questa aliquota è allo standard applicato nei DTA con altri paesi G7 ed UE, pari al 6 per cento per DTA tra Cina e Germania, Francia, Regno Unito e Spagna.
Di Lorenzo Riccardi
(Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina)