Il 15 marzo del 2017 l’Assemblea Nazionale del Popolo Cinese ha approvato le disposizioni della parte generale del codice civile – entrate poi in vigore il primo ottobre 2017 – che hanno sostituito i “Principi generali del diritto civile” del 1986. È stato questo il primo passo ufficiale verso il codice civile cinese atteso per il 2020. La Cina considera la promulgazione del codice civile un traguardo determinante per la modernizzazione del sistema giuridico che tiene sulle spine il Paese dal lontano 1911, ossia dalla fine della dinastia Qing (Qīng cháo 清朝).
Tentando di ricostruire il processo di codificazione civile in Cina, si nota, infatti, come sia stata proprio l’attività legislativa della fine del periodo Qing a dare una forte scossa al sistema giuridico cinese, il quale per lunghissimo tempo non aveva avuto nessun legame con le tradizioni giuridiche di altri Paesi. È con il primo tentativo di codificazione civile risalente al 1911 che si è dato il via al sistema giuridico cinese moderno, influenzato, tra gli altri, dal sistema giuridico occidentale. Difatti, l’attività legislativa dell’ultima dinastia cinese determinò il primo contatto con il diritto romano e mutò la realtà del vecchio sistema giuridico rinvenibile nel sistema giuridico sinico, che si concretizzava in una totale chiusura nei confronti del resto del mondo. Pertanto, l’importanza del tentativo di codificazione del 1911 – nonostante non condusse alla promulgazione di un codice civile – è considerevole, avendo rappresentato il primo caso in cui la disciplina civile venne separata e resa indipendente da quella penale e posta all’interno di un codice.
Da quel momento la Cina è entrata a far parte della famiglia giuridica romanistica, ponendosi in antitesi con i principi propri del regime feudale e rinvigorendo concetti civilistici essenziali come quelli di “giustizia” ed “equità”. Con il tentativo di codificazione del 1911 vennero, infatti, effettuate delicate scelte che hanno poi segnato in maniera irreversibile il sistema giuridico cinese: innanzitutto fu scelto il modello sistematico a cui riferirsi, ossia il sistema di civil law (derivante dal diritto romano) a scapito del common law (tipico dei paesi anglosassoni); e fra i tanti modelli giuridici caratterizzanti la famiglia di civil law si optò per il modello nippo-tedesco.
La caduta della dinastia Qing sancì l’inizio della Repubblica di Cina (1912 – 1949) che vide al potere il partito nazionalista del Kuomintang (Zhōngguó Guómíndǎng 中国国民党), quegli anni coincisero con la promulgazione del primo codice civile della storia cinese, il codice del 1931. Tuttavia, dopo la vittoria del Partito Comunista Cinese (PCC) di Mao Zedong nei confronti del Kuomintang (KMT) e la conseguente istituzione – nel 1949 – della Repubblica Popolare Cinese (RPC), vi fu l’immediato e profondo smantellamento dell’intero corpo legislativo (compresa l’abrogazione del codice civile promulgato nel 1931) e del sistema giudiziario che era stato sviluppato sotto il KMT.
Dall’istituzione della RPC la scienza giuridica cinese, seppur florida, rinnegava il sistema e la cultura giuridica della Cina pre RPC, estremamente vicina al mondo occidentale. Il Professore Jiang Ping della China University of Political Science and Law di Pechino, in un suo articolo risalente al 1998, ha sottolineato quanto nel periodo in esame la cultura giuridica cinese volle fortemente distanziarsi dal diritto dei paesi occidentali e di conseguenza dal sistema romanistico. In quel periodo si voleva creare un nuovo sistema giuridico rivoluzionario secondo l’esempio dell’Unione Sovietica e basato su un completo strappo con le concezioni dei paesi occidentali e in questo quadro anche con quella del diritto romano.
Nonostante un netto distacco dal diritto dei paesi occidentali, la necessità di una codificazione del diritto civile era divenuta estremamente pressante ma l’esigenza di un codice fu presto soppiantata dalla c.d. “Grande Rivoluzione Culturale” (wénhuà dà gémìng 文化大革命) (1966 – 1976). Della stessa non resta che un silenzio assordante per via della mancanza di fonti, certamente si assistette ad una interruzione totale della produzione legislativa: non vi è stata traccia alcuna di certezza del diritto, la norma scritta svolse un ruolo che si può definire secondario. Il nichilismo giuridico era alle porte.
Fu solo con l’arrivo di Deng Xiaoping al potere che si assistette ad una svolta sotto il profilo giuridico. L’attività legislativa riprese con immediatezza a pari passo con la formazione universitaria e l’insegnamento della giurisprudenza, tutto ciò che con la rivoluzione culturale si era cercato di incatenare rifiorì con nuovo vigore. Fra il 1980 e il 1982 vi fu un nuovo tentativo di codificazione civile, anch’esso fallimentare, ma che instaurò la convinzione che fosse più agevole riformare il sistema legislativo optando per la stesura di singole leggi speciali, anziché per la creazione di un codice civile.
Il periodo di ubertosità legislativa teso alla creazione di singole leggi è proseguito per decenni ma allo stesso tempo l’idea di un codice organico non fu mai abbandonata dal legislatore cinese. È per questa ragione che il primo ottobre 2017 è una data che rimarrà impressa nella mente del popolo cinese per sempre. L’entrata in vigore delle disposizioni della parte generale del codice civile cinese hanno sancito il raggiungimento di un traguardo inseguito per oltre un secolo e il passo decisivo verso un codice civile. Siamo di fronte ad un passaggio epocale per la vita di un miliardo e mezzo di persone, che potranno ben sperare di avere a garanzia dei loro rapporti civili un sistema che determinerà la calcolabilità e l’unità del diritto. E come la professoressa Fei Anling ha dichiarato in una recente intervista, ci si augura che tale codificazione fiorisca definitivamente, continuando ad esaltare i principi primi del diritto romano, i quali costituiscono le fondamenta delle più importanti codificazioni esistenti.
Il futuro codice civile avrà il duro compito di regolare i rapporti all’interno del tessuto sociale cinese che è quanto di più variegato ci possa essere: dovrà trovare applicazione nella regolamentazione dei rapporti economici determinati da una società estremamente sviluppata ma allo stesso tempo legata a tradizioni secolari. Sarà un codice fortemente influenzato dal sistema romanistico e dalla tradizione giuridica occidentale ma con una precisa identità culturale e un occhio vigile al socialismo con caratteristiche cinesi declamato ormai da quasi quattro decadi.
Di Alfonso Maria Nava*
**Alfonso Maria Nava, classe ’91, si laurea in Giurisprudenza con 110/110 all’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi sul diritto cinese sostenuta presso la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan. Appassionato di diritto e codificazione cinese è vincitore di una borsa di studio per un dottorato in Cina in diritto internazionale. Attualmente svolge l’attività di praticante avvocato nel settore del business law