DTA

China Briefing – Italia, Cina: Nuovo DTA in vigore dal 2025

In Cina, Economia, Politica e Società by Redazione

L’Italia ha recentemente ratificato l’aggiornamento dell’Accordo contro le doppie imposizioni (DTA), che entrerà finalmente in vigore nel 2025. L’accordo, firmato nel 2019, ha l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale, prevenire l’evasione fiscale e promuovere gli investimenti italiani in Cina. Il nuovo accordo è in linea con gli standard OCSE, riducendo le ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalties, segnando una nuova fase nelle relazioni economiche Italia-Cina. Un’analisi in collaborazione con Dezan Shira & Associates

Il 5 novembre 2024 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la ratifica dell’Accordo contro le doppie imposizioni (double tax agreement – DTA) del 2019 tra Italia e Cina (di seguito, il “nuovo DTA”).

Il nuovo DTA, che entrerà in vigore nel 2025, ha l’obiettivo di eliminare le doppie imposizioni sul reddito, prevenire l’evasione fiscale e creare un contesto più favorevole per le imprese italiane che operano in Cina.

Il processo di ratifica, sostenuto dalla Camera di Commercio Italo-Cinese e dalle istituzioni governative italiane, riflette un forte impegno a rafforzare il commercio e gli investimenti bilaterali. Le disposizioni dell’accordo faciliteranno il rimpatrio degli utili e miglioreranno la pianificazione degli investimenti per le imprese italiane in Cina, segnando una pietra miliare nelle relazioni economiche Italia-Cina.

Quali sono le implicazioni finanziarie della nuova ratifica del DTA?

Il progetto di ratifica del nuovo DTA si compone di quattro articoli, con l’articolo 3 che precisa le disposizioni finanziarie. A partire dal 2025, i costi di attuazione dell’accordo sono stimati in 10,86 milioni di euro (11,49 milioni di dollari) all’anno. Tali costi saranno coperti da una riduzione del fondo speciale di spesa corrente stanziato nel bilancio 2024 del Ministero dell’Economia, attingendo in parte dalla riserva per il Ministero degli Affari Esteri.

Nel corso del dibattito parlamentare, il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha sottolineato l’importanza strategica del nuovo DTA, sottolineando che l’accordo ridefinisce il quadro economico e finanziario dell’Italia con la Cina. Cirielli ha sottolineato che l’accordo non solo rafforza i rapporti con il governo cinese, ma sostiene anche le imprese italiane, che devono affrontare una crescente concorrenza in quanto altri Paesi europei hanno già stipulato accordi contro le doppie imposizioni con la Cina. La ratifica, quindi, si inserisce in una più ampia serie di impegni diplomatici ed economici, che porteranno alla prossima visita del Presidente della Repubblica Italiana in Cina, il che sottolinea l’impegno dell’Italia a promuovere le relazioni bilaterali e a sostenere le proprie imprese nel complesso panorama del mercato cinese.

Quali sono le principali novità del nuovo DTA?

Il nuovo DTA, siglato tra Italia e Cina, introduce diverse disposizioni modernizzate e allineate ai quadri fiscali internazionali. L’accordo, che sostituisce quello del 1986, adotta misure del progetto OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e dello strumento multilaterale dell’OCSE (MLI) volte a contrastare l’elusione fiscale e a migliorare la risoluzione delle controversie.

La clausola Principal Purpose Test (PPT), ispirata al BEPS, è uno degli aggiornamenti centrali del nuovo accordo, che mira a prevenire l’abuso dei trattati. Questa clausola consente di negare i benefici fiscali se uno degli scopi principali di una transazione o di un accordo era quello di ottenere un vantaggio fiscale, una mossa per contrastare l’evasione fiscale attraverso il treaty-shopping.

Il nuovo DTA adegua inoltre le aliquote dell’imposta preventiva su dividendi, interessi e royalties, rendendo più attraenti gli investimenti transfrontalieri tra Italia e Cina.

Dividendi

Ai sensi del nuovo DTA, ai dividendi versati agli azionisti che detengono almeno il 25% del capitale azionario di una società per un periodo minimo di un anno si applica un’aliquota ridotta dell’imposta alla fonte del 5%.

Si tratta di una riduzione rispetto al precedente tasso del 10% dell’Accordo del 1986 e incoraggia le imprese italiane a ricevere dividendi dagli investimenti cinesi. Il periodo di detenzione di un anno include il giorno di pagamento, con esenzioni per cambi di proprietà dovuti a riorganizzazioni aziendali come fusioni o scissioni.

Interessi

L’articolo 11 del nuovo DTA modifica la struttura della ritenuta d’acconto sugli interessi. Mentre l’aliquota generale della ritenuta d’acconto rimane al 10%, un’aliquota preferenziale dell’8% si applica ora ai pagamenti di interessi effettuati a istituti finanziari nell’altro stato, a condizione che gli interessi provengano da prestiti che:

  • abbiano una scadenza minima di tre anni; e
  • siano utilizzati per finanziare progetti di investimento, probabilmente comprese le infrastrutture nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI).

Inoltre, il nuovo DTA amplia l’elenco delle entità esenti dall’imposta sugli interessi. Ad esempio, istituzioni italiane come Cassa Depositi e Prestiti ora si qualificano, insieme ad alcuni titoli di debito noti come Panda Bond, il cui reddito è diretto agli investitori cinesi che finanziano filiali italiane in Cina.

Royalties

L’accordo introduce una riduzione dell’aliquota fiscale effettiva sulle royalties associate all’uso di apparecchiature industriali, commerciali o scientifiche. L’Accordo del 1986 ha imposto un’imposta del 10% sul 70% dell’importo lordo delle royalties (un’aliquota effettiva del 7%).

Il nuovo accordo applica l’imposta solo sul 50% dell’importo lordo, con un’aliquota effettiva del 5%, che riduce i costi dei trasferimenti transfrontalieri di tecnologia e di proprietà intellettuale tra i due Paesi.

Plusvalenze

L’articolo 13 stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla vendita di una partecipazione qualificata di almeno il 25% sono tassabili, a condizione che tale soglia sia stata raggiunta in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti la vendita. Il nuovo DTA semplifica la tassazione delle plusvalenze per gli altri casi, specificando che le plusvalenze non esplicitamente disciplinate nel trattato dovrebbero essere tassate solo nel Paese di residenza del venditore.

In questo modo si sostituisce la regola dell’imposizione parallela dell’Accordo del 1986 e si riduce l’onere fiscale per gli investitori transfrontalieri.

Tali disposizioni riflettono un forte impegno a modernizzare le norme fiscali, a fornire chiarezza e a ridurre i costi per gli investimenti transfrontalieri Italia-Cina. Il DTA aggiornato mira a promuovere un contesto fiscale più prevedibile, stimolando la cooperazione economica, in particolare in settori come la finanza, le infrastrutture e la tecnologia.

Di Dezan Shira & Associates