La nuova legge cinese sulle Ong straniere varata il 28 aprile e che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017 è messa inequivocabilmente dalla stampa occidentale alla voce «repressione». La normativa – la cui prima stesura circolava da circa un anno suscitando parecchia preoccupazione – impone a circa settemila Ong straniere operanti in Cina – comprese quelle di Hong Kong, Taiwan e Macao – sostanzialmente due cose: primo, di trovarsi un partner locale per poter continuare il proprio lavoro; secondo, di aprire le proprie porte agli apparati di sicurezza ogni volta che questi lo riterranno necessario. In ultima istanza, chi giudicherà la loro possibilità di operare in Cina saranno le autorità di Pubblica Sicurezza.Cosa prevede
Per aprire un ufficio di rappresentanza in Cina, le Ong straniere dovranno passare attraverso un meccanismo di shuangchong guanli, cioè «doppia gestione». Devono prima trovarsi una «Unità di supervisione professionale» (Usp), cioè un’agenzia del governo che si occupa di analizzare l’organizzazione da un punto di vista puramente professionale. Non esiste ancora una lista di tali agenzie, ma la legge specifica che è in corso di stesura.
Insieme, Ong e Usp compileranno una domanda di ammissione rivolta al ministero di Pubblica Sicurezza o agli uffici della Pubblica Sicurezza locali. Alla fine, questi pubblicheranno una lista delle Ong ammesse, che saranno sottoposte a un controllo annuale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Ong deve sottoporre alla sua Usp una lista delle attività in programma, che devono essere approvate.
Per le Ong che invece vogliono agire solo temporaneamente in Cina, la «doppia gestione» non è necessaria: devono solo stipulare un accordo con un «partner cinese» e sottoporlo con altri materiali alle autorità di Pubblica Sicurezza. Quindi, possono cominciare a operare senza attendere l’approvazione. Per «partner cinese», la legge indica enti governativi, organizzazioni di massa, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali, fornitori di servizi sociali, fondazioni.
È netta la sensazione che questo secondo tipo di procedura sia stato disegnato su misura per le università, i think-tank e gli istituti di ricerca cinesi, di modo che non siano penalizzati da limiti troppo rigidi alla collaborazione con organizzazioni straniere. La Cina ha bisogno di trasferimento di tecnologia.
Da dove nasce
La nuova legge appare chiaramente come un ampliamento delle prerogative della Sicurezza Nazionale e la ragione politica è presto detta: da tempo è diffusa tra i più alti apparati di Partito l’idea che le Ong straniere siano la quinta colonna dell’Occidente per minare il sistema cinese. Ormai famoso, a questo proposito è il cosiddetto «Documento N.9», una circolare interna che nell’agosto 2013 fu pubblicato in esclusiva dal New York Times grazie a un opportuno leak (per il quale finì poi in galera e fu condannata a sette anni per «diffusione dei segreti di Stato» – ridotti poi a cinque anni e domiciliari – la giornalista Gao Yu). Dichiarava guerra alle «forze occidentali ostili alla Cina» che, con i dissidenti, cercano di infiltrarsi nella sfera ideologica attraverso la retorica della «democrazia costituzionale occidentale» e dei «valori universali» su diritti umani, indipendenza dei media e partecipazione della società civile.
Sull’altro fronte della barricata, la stampa cinese presenta invece la nuova legge come un passo avanti verso la «semplificazione» amministrativa e verso la chiarezza normativa per le stesse Ong. In pratica, «sai cosa si può e cosa non si può, patti chiari, amicizia lunga».
Le due interpretazioni non sono necessariamente in contraddizione. Con la progressiva costruzione di un proprio Stato di diritto inteso non come Rule of Law bensì come Rule by Law – cioè yifa zhiguo – le autorità cinesi intendono infatti utilizzare la legge come strumento di governo, ma mettono ben in chiaro che non intendono sottoporsi ad essa. L’imperatore resta imperatore, la legge è uno strumento per governare meglio, non per tutelare i diritti individuali. Il gioco però è fatto di sottigliezze, perché il governo centrale ha anche la necessità di limitare l’arbitrio dei potentati locali che si annidano nelle amministrazioni e che erodono il consenso.
Quindi, si procede sperimentalmente – un altra costante evoluzionistica per la Cina – e si sceglie per esempio di separare i tribunali locali dal controllo del Partito. Poi si sta a vedere se e come funziona e se ne traggono le conclusioni. Si può fare un passo avanti o due indietro, dipende dal risultato finale che, manco a dirlo, è la stabilità.
È così da tempo in corso un doppio meccanismo di riorganizzazione degli apparati, per cui da un lato si cerca di semplificare la vita agli «utenti», dall’altro li si avverte su ciò che si può e non si può fare, riservandosi però sempre il diritto di procedere amministrativamente nei casi controversi.
Un esempio potrebbe essere quello che riguarda i corrispondenti stranieri: nell’ultimo anno sono state assai semplificate le procedure per il rinnovo del tesserino giornalistico e quindi del visto necessari per lavorare in Cina. Però, come nel recente caso della giornalista francese Ursula Gauthier, ci si riserva sempre la facoltà di non rinnovarlo, quel benedetto tesserino-visto.
Ecco, è probabile che per le Ong straniere si ragioni allo stesso modo. Il punto è che un diritto «in divenire» e comunque mai del tutto certo offre sì, ampi margini alla discrezionalità-arbitrio del potere, ma anche un discreto margine agli individui e alla società civile per ritagliarsi margini di manovra, riplasmarle, muoversi nella famosa «zona grigia» in cui la normativa non arriva. Da sempre, si dice che le leggi cinesi contano sì, ma non troppo. Quello che conta davvero è la loro attuazione: quello che avviene al momento di metterli in pratica. E lì contano i rapporti di forza (anche all’interno degli stessi gruppi di potere), le relazioni (il guanxi) e le circostanze particolari.
Vie di fuga
Shawn Shieh, vice direttore di China Labor Bulletin – una Ong, guarda un po’, di Hong Kong – sembra proprio dare questa chiave interpretativa nella sua analisi della nuova legge.
Qui bisogna entrare un po’ nella mentalità cinese. Cosa sostiene Shieh? Che mentre prima il rapporto tra apparati di Sicurezza e Ong straniere era unilaterale, con i primi che guardavano le seconde con sospetto e si comportavano di conseguenza, adesso il semplice fatto che esista una legge che norma questo rapporto, lo fa diventare bilaterale: cioè, anche le Ong possono interagire con la Sicurezza e tentare nella messa in pratica di volgere la legge a proprio favore. Si è creato un quadro normativo e all’interno di questo quadro c’è margine di movimento, perché d’ora in poi la Sicurezza deve trattare le Ong come «utenti» o «clienti» e non più solo come potenziali nemici.
Chi verrà invece colpito maggiormente dalla legge, al momento, sembrano le Ong cinesi di base, cioè tutte quelle associazioni informali sorte spontaneamente negli ultimi anni anche grazie al vuoto normativo, che definiscono se stesse Ong e che di fatto vivono nella maggior parte dei casi proprio grazie ai finanziamenti delle Ong straniere. Ecco, qui il rapporto è reciso, perché le Ong straniere potranno avere rapporti solo con associazioni cinese certificate e quindi, diciamo così, compatibili.